I soggetti di cui all’art. 3 devono dichiarare alla data di presentazione dell’istanza e a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e sotto definite, di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.
in caso di provvedimenti o condanne, il Proponente DEVE dimostrare che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei medesimi.
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
NON è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
NON deve trovarsi in una situazione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art.80, comma 2).
I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.
I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.
Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni che dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.
Dovranno essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento.
L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.
E’ richiesto altresì:
I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative definite come“Supporti” e per il “Trasferimento/Trasporto Assistito” (sia il “Trasporto individuale con assistenza” che il “Trasporto Individuale con assistenza carrozzato”).
In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
Il sistema di accreditamento mediante iscrizione al Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025 garantisce al beneficiario la possibilità di scelta dell’operatore economico fra quelli iscritti al catalogo e che hanno stipulato la relativa Convenzione di Accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici, ad esclusione dei professionisti e delle ditte fornitrici dei “Supporti” e , devono presentare, entro tre mesi dall’iscrizione al catalogo, la Carta dei servizi.
La mancata presentazione della Carta dei Servizi nei tempi precedentemente detti comporta la decadenza dal Catalogo dei fornitori accreditati.
La Carta dei Servizi deve contenere quanto appresso indicato:
L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.
I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.
I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.
Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni che dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.
Nella scheda dovrà inoltre essere descritta la metodologia operativa, le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità al Bando Pubblico INPS per il Progetto Home Care Premium 2019 -2022, al presente Avviso, al Disciplinare e all’Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di Home Care Premium 2019 – 2022.
Dovranno essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento.
L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022.
E’ richiesto altresì:
I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative definite come “Supporti”.
In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
Il sistema di accreditamento mediante iscrizione al catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022 garantisce al beneficiario del Progetto HCP la possibilità di scelta dell’operatore economico fra quelli iscritti al catalogo e che hanno stipulato la relativa Convenzione di Accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici, ad esclusione dei professionisti e delle ditte fornitrici dei “Supporti”, devono presentare, entro tre mesi dall’iscrizione al catalogo, la Carta dei servizi.
La mancata presentazione della Carta dei Servizi nei tempi precedentemente detti comporta la decadenza dall’Catalogo dei fornitori accreditati.
La Carta dei Servizi deve contenere quanto appresso indicato:
L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.
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