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Requisiti di ammissione

REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 4 Requisiti di ammissione

I soggetti di cui all’art. 3 devono dichiarare alla data di presentazione dell’istanza e a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

 

4.1 Requisiti di Ordine Generale

Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e sotto definite, di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

  • NON deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art.80, comma 4);
  • NON deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
  • NON deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • NON deve essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art.80 comma 5, lett. c).
  • NON abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (Art 80 comma 5, lett.c-bis)
  • NON abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (art.80 comma 5, lett.c-ter).
  • la partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 non diversamente risolvibile (art.80 comma 5 lett.d);
  • NON deve determinare, nel partecipare, una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art.80 comma 5,lett.e).
  • NON deve essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(art.80 comma 5, lett f).
  • NON deve presentare nella procedura di accreditamento documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5 lett f-bis).
  • NON deve essere iscritto al casellario dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico (art.80, comma 5 lett. f-ter).
  • NON deve essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;(art.80, comma 5 lett. g)
  • NON deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.80, comma 5 lett.h):
  • DICHIARA di essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
  • l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (art.80, comma 5 lett.l)
  • NON deve trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di accreditamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art.80,comma 5 lett.m)
  • Nei confronti dei seguenti soggetti:
    1. titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    2. socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
    3. soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, didirezione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
    5. cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di accreditamento;

    in caso di provvedimenti o condanne, il Proponente DEVE dimostrare che vi sia stata completa ed

    effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei medesimi.

  • eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

    1. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    2. g)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    3. h)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

      NON è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del

      codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

      1. a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitticommessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
      2. b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
      3. c)  b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
      4. d)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delleComunità europee;
      5. e)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

    NON deve trovarsi in una situazione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art.80, comma 2).

 

4.2 Disposizioni relative ai consorzi

I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.

I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.

Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni che dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.

Dovranno essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.

 

4.3 Requisiti di idoneità tecnica e professionale

E’ richiesto altresì:

  1. a)  il possesso, nei tre anni antecedenti la presentazione dell’istanza, di almeno un anno di esperienza,anche non continuativa, nella gestione di servizi analoghi alle prestazioni per cui l’operatoreeconomico intende accreditarsi;
  2. b)  il possesso delle figure professionali necessarie per l’erogazione delle prestazioni per le quali siintende accreditarsi e/o pronta disponibilità al momento dell’attivazione delle prestazioni integrative per le quali si intende accreditarsi, dei profili professionali necessari.

I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative definite come“Supporti” e per il “Trasferimento/Trasporto Assistito” (sia il “Trasporto individuale con assistenza” che il “Trasporto Individuale con assistenza carrozzato”).

In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.

 

4.4 Requisiti di qualità

Il sistema di accreditamento mediante iscrizione al Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025 garantisce al beneficiario la possibilità di scelta dell’operatore economico fra quelli iscritti al catalogo e che hanno stipulato la relativa Convenzione di Accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici, ad esclusione dei professionisti e delle ditte fornitrici dei “Supporti” e , devono presentare, entro tre mesi dall’iscrizione al catalogo, la Carta dei servizi.

La mancata presentazione della Carta dei Servizi nei tempi precedentemente detti comporta la decadenza dal Catalogo dei fornitori accreditati.

La Carta dei Servizi deve contenere quanto appresso indicato:

  1. a)  informazioni chiare e complete circa l’offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioniaccessorie offerte;
  2. b)  la metodologia operativa e le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità al BandoPubblico INPS per il Progetto Home Care Premium 2022 – 2025, al presente Avviso e all’Elencodelle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di Home Care Premium 2022 – 2025;
  3. c)  le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello diinquadramento e CCNL di riferimento;
  4. d)  prezzo praticato sui servizi e prestazioni;
  5. e)  indicazioni sull’accesso al servizio;
  6. f)  tempi di risposta per l’erogazione del servizio nonché per il risolvimento di possibili disguidi nonprevedibili (sostituzione operatore o sostituzione supporto);
  7. g)  standard di qualità e indicatori di qualità;
  8. h)  strumenti di verifica della qualità;
  9. i)  modalità di gestione dei reclami;
  10. j)  impegni verso i cittadini e codice etico.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.

 

4.4 Requisiti di idoneità rispetto all’oggetto del servizi

  1. per le imprese: iscrizione alla C.C.LA.A. competente per territorio, con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  2. b)  per le Cooperative sociali o loro Consorzi: iscrizione all’Catalogo Regionale delle cooperative sociali con oggetto corrispondente a quello del servizio per cui si intende accreditare;
  3. c)  per le Associazioni di promozione sociale: Iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e/o atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  4. d)  per le altre associazioni o enti privi di scopi di lucro: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali con oggetto corrispondente al servizio per cui si intende accreditare;
  5. e)  per i liberi professionisti: iscrizione all’Ordine o Collegio professionale e alle rispettive Casse di previdenza, o iscrizione alla gestione separata Inps sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per il servizio per cui si intende accreditare.
  6. f)  Tutti i richiedenti devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.
  7. g)  gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

 

4.5 Mancato possesso dei requisiti

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.

Disposizioni relative ai consorzi

I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.

I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.

Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni che dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.

Nella scheda dovrà inoltre essere descritta la metodologia operativa, le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità al Bando Pubblico INPS per il Progetto Home Care Premium 2019 -2022, al presente Avviso, al Disciplinare e all’Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di Home Care Premium 2019 – 2022.

Dovranno essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022.

Requisiti di idoneità tecnica e professionale

E’ richiesto altresì:

  • il possesso, nei tre anni antecedenti la presentazione dell’istanza, di almeno un anno di esperienza, anche non continuativa, nella gestione di servizi analoghi alle prestazioni per cui l’operatore economico intende accreditarsi;
  • il possesso delle figure professionali necessarie per l’erogazione delle prestazioni per le quali si intende accreditarsi e/o pronta disponibilità al momento dell’attivazione delle prestazioni integrative per le quali si intende accreditarsi, dei profili professionali necessari.

I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative definite come “Supporti”.

In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.

Requisiti di qualità

Il sistema di accreditamento mediante iscrizione al catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022 garantisce al beneficiario del Progetto HCP la possibilità di scelta dell’operatore economico fra quelli iscritti al catalogo e che hanno stipulato la relativa Convenzione di Accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici, ad esclusione dei professionisti e delle ditte fornitrici dei “Supporti”, devono presentare, entro tre mesi dall’iscrizione al catalogo, la Carta dei servizi.

La mancata presentazione della Carta dei Servizi nei tempi precedentemente detti comporta la decadenza dall’Catalogo dei fornitori accreditati.

La Carta dei Servizi deve contenere quanto appresso indicato:

  1. informazioni chiare e complete circa l’offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioni accessorie offerte;
  2. la metodologia operativa e le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità al Bando Pubblico INPS per il Progetto Home Care Premium 2019 – 2022, al presente Avviso, al Disciplinare e all’Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di Home Care Premium 2019 – 2022;
  3. le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento;
  4. prezzo praticato sui servizi e prestazioni rese;
  5. indicazioni sull’accesso al servizio;
  6. tempi di risposta per l’erogazione del servizio nonché per il risolvimento di possibili disguidi non prevedibili (sostituzione operatore o sostituzione supporto);
  7. standard di qualità e indicatori di qualità;
  8. strumenti di verifica della qualità;
  9. modalità di gestione dei reclami;
  10. impegni verso i cittadini e codice etico.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori HCP 2019 – 2022

Requisiti di idoneità rispetto all’oggetto del servizio

  1. per le imprese: iscrizione alla C.C.LA.A. competente per territorio, con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  2. per le Cooperative sociali o loro Consorzi: iscrizione all’Catalogo Regionale delle cooperative sociali con oggetto corrispondente a quello del servizio per cui si intende accreditare;
  3. per le Associazioni di promozione sociale: Iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e/o atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  4. per le altre associazioni o enti privi di scopi di lucro: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali con oggetto corrispondente al servizio per cui si intende accreditare;
  5. per i liberi professionisti: iscrizione all’Ordine o Collegio professionale e alle rispettive Casse di previdenza, o iscrizione alla gestione separata Inps sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per il servizio per cui si intende accreditare.
  6. Tutti i richiedenti devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.
  7. gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

Mancato possesso dei requisiti

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.