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Bando completo

Avviso pubblico per l’avvio della procedura di iscrizione al catalogo dei fornitori accreditati nell’ambito degli interventi e dei servizi socioassistenziali a valere sui fondi del progetto home care premium 2022 - 2025

INDICE

 

PREMESSA

 

ART. 1 ENTE PROPONENTE

Art. 2 OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO

Art. 3 DESTINATARI DELL’AVVISO

 

Art. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

  • 4.1 Requisiti di Ordine Generale
  • 4.2 Disposizioni relative ai consorzi
  • 4..3 Requisiti di idoneità tecnica e professionale
  • 4.4 Requisiti di qualità.
  • 4.4 Requisiti di idoneità rispetto all’oggetto del servizio.
  • 4.5 Mancato possesso dei requisiti

 

Art. 5. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO

Art. 6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA E DI SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI (Per essere iscritti al Catalogo Fornitori accreditati occorrerà presentare)

Art. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE

Art. 8 PROCEDURA DI FORMAZIONE DEL CATALOGO DEI FORNITORI

Art. 9 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Art. 10 ISTITUZIONE CATALOGO DEI FORNITORI ACCREDITATI

Art. 11 EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO

Art. 12 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA PRESTAZIONE RESA

Art. 13 DIVIETI

Art. 14 FORO COMPETENTE

Art. 15 TRACCIABIITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 17 PUBBLICITÀ

Premessa

L’Ambito PLUS Quartu – Parteolla, con il Comune di Dolianova Comune capofila dell’Ambito, composto dai comuni di Burcei, Dolianova, Donori, Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai e Soleminis ha aderito al Progetto Home Care Premium 2022 – 2025, per la presa in carico e l’erogazione di prestazioni socioassistenziali in favore di cittadini della Gestione Dipendenti Pubblici in condizione di non autosufficienza, residenti nei Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Quartu – Parteolla, per il periodo 1 luglio 2022 – 30 giugno 2025.

Per l’attuazione del Progetto il Comune di Dolianova intende procedere all’individuazione di soggetti specializzati, da accreditare secondo le modalità individuate nel presente documento, per l’erogazione delle prestazioni di seguito indicate, in favore di famiglie e individui residenti nei Comuni sopra citati, attraverso l’erogazione di buoni servizio/voucher.

La Legge Regionale 23/2005 definisce i principi generali del sistema integrato dei servizi alla persona, in particolare l’art. 38 disciplinando i criteri generali di gestione dei servizi, prevede alla lettera b) che l’erogazione dei servizi e degli interventi possa essere svolta in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati, la cui collaborazione avviene attraverso la concessione, da parte dell’ente titolare delle funzioni di gestione, su richiesta dell’interessato, di titoli validi (voucher) per l’acquisto di servizi sociali.

In particolare, l’art. 41 definisce l’accreditamento come requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici, sulla base di concessioni di titoli di acquisto, di convenzioni ed in attuazione degli accordi contrattuali regionali e della programmazione locale.

Il sistema di accreditamento garantisce:

    • una maggiore flessibilità nella costruzione dei piani assistenziali individuali e familiari;
    • la libera scelta da parte dei cittadini beneficiari, prevista dalla Direttiva del Presidente del Consigliodei Ministri 27 gennaio 1994 “Princìpi sull’erogazione dei servizi pubblici”;
    • la valorizzazione complessiva degli attori sociali territoriali e un regime di “concorrenza pubblica”, con conseguente incremento dei livelli qualitativi di servizio.

Il sistema dell’accreditamento dei servizi alla persona, ha il fine di:

    • assicurare i principi generali di “trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento”;
    • assicurare economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
    • assicurare livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio dell’ambito;
    • realizzare progetti di aiuto personalizzati, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita, sulla base di un ventaglio differenziato di opportunità;
    • porre il cittadino ed il nucleo familiare al centro del sistema di servizi;
    • garantire ad ogni utente l’esercizio del diritto di scelta;
    • assicurare un uso ottimale delle risorse impiegate;
    • assicurare un sistema di valutazione delle prestazioni dei soggetti erogatori;
    • garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto;
    • assicurare omogeneità nelle modalità di gestione ed erogazione delle prestazioni dei servizi di socioassistenziali nel territorio dell’ambito.

L’Agenzia Nazionale Anticorruzione, ANAC, all’interno delle “Linee Guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”, ha qualificato l’accreditamento come il “sistema che consente agli utenti l’acquisto diretto, delle prestazioni, dagli Enti accreditati che, quindi, sono posti in concorrenza tra di loro, con conseguente stimolazione del confronto competitivo, nonché uno strumento di promozione e miglioramento della qualità dei servizi”. Il cittadino potrà, in questo modo, esercitare la facoltà di scelta e la partecipazione attiva alla verifica di qualità dei servizi; pertanto avrà diritto ad essere informato sulle caratteristiche dei fornitori accreditati, sulle modalità di erogazione dei servizi e sulla tipologia delle prestazioni, al fine di esercitare consapevolmente il diritto di scelta.

Tutti i soggetti accreditati per ciascun servizio, prestazione o intervento oggetto di accreditamento saranno pubblicati all’interno di un catalogo, da diffondere alla comunità dei soggetti potenzialmente beneficiari, al fine di meglio identificare il fornitore specializzato presso cui “spendere” i propri buoni di servizio afferenti al proprio progetto assistenziale individuale.

La presente procedura è estesa a tutti gli enti di natura pubblica e privata, profit e non profit, ivi comprese le Associazioni di volontariato, di promozione sociale ed i liberi professionisti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico e finanziario, tecnico – professionale, definiti nei successivi paragrafi.

La definizione delle tariffe di accreditamento afferenti alle prestazioni di natura socioassistenziali, come descritte ai successivi paragrafi, è corrispondente alle previsioni della Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa ai Costi del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali.

L’elenco dei soggetti accreditati è strutturato in modo che ogni fornitore, in possesso dei requisiti, si possa iscrivere in ogni momento, cosiddetto “modello di accreditamento libero”, salvo i casi di decadenza dall’iscrizione previsti dal presente documento e fatto salvo specifico atto che ne dichiari l’annullamento.

Art.1 Ente proponente

Comune di Dolianova in qualità di capofila dell’Ambito Plus Quartu – Parteolla, Indirizzo: Piazza Brigata Sassari, 7, 09041 Dolianova (CA), Codice Fiscale: 80004050920, Partita IVA: 01331060929, sito istituzionale www.comune.dolianova.ca.it, PEC comunedidolianova@legalmail.it; Tel. 0707449312.

Art. 2  Oggetto dell’Accreditamento

Il Progetto Home Care Premim 2022 – 2025, si concretizza nell’erogazione ai beneficiari di contributi economici mensili denominati “prestazioni prevalenti”, e di servizi di assistenza alla persona così detti “prestazioni integrative”; questi ultimi sono erogati direttamente dagli Ambiti territoriali (Ambito PLUS Quartu – Parteolla), ma a carico dell’INPS. Il Progetto prevede pertanto una forma di intervento mista, che coinvolge gli Ambiti Territoriali e gli Enti pubblici.

La presente procedura è finalizzata a costituire un Catalogo di fornitori accreditati ad erogare le prestazioni integrative come da tabella riportata all’art. 5 del presente documento, per il Progetto Home Care Premium 2022 – 2025, in favore dei dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari residenti nei Comuni ricadenti nell’Ambito Plus Quartu – Parteolla, ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23 /2005.

Il Comune di Dolianova si riserva la facoltà insindacabile di annullare la procedura e di non dare luogo alla stessa qualora venga soppressa la Convenzione con l’INPS.

Art. 3 Destinatari dell’Avviso

Gli operatori economici come definiti dall’art. 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., possono presentare istanza di accreditamento in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del presente documento.

L’iscrizione al catalogo dei fornitori accreditati, di cui al presente documento, è pertanto ammessa a tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., nonché ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse di previdenza che operano in forma singola, associata o societaria e ai liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps, operanti in forma singola o associata che svolgono prestazione d’opera intellettuale nel rispetto della normativa vigente.

Sono inoltre ammessi gli Organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti, in base alle vigenti disposizioni normative, o iscritti in Albi tenuti da amministrazioni pubbliche, italiane o straniere, che abbiano all’interno dello Statuto/Atto Costitutivo lo svolgimento di attività per cui si chiede l’accreditamento, che abbiano partita IVA.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii..

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici e come tali avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, i soggetti sopra menzionati sono individuati, ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione al Catalogo dei fornitori accreditati, nella maniera seguente:

Cod.

Tipologia

PA

Amministrazioni e Aziende Pubbliche

IMP

Imprenditori individuali

SNC

Società in nome collettivo

SAS

Società in accomandita semplice

SOCAP

Società di capitali

COOP

Società Cooperative

COOP SOC

Cooperative Sociali

CON

Consorzi che eseguono in proprio le prestazioni

ORGVOL

Organizzazioni di volontariato

APS

Associazioni di promozione sociale

AFI

Associazioni, Fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro

PROF

Esercenti professioni

Art. 4 Requisiti di ammissione

I soggetti di cui all’art. 3 devono dichiarare alla data di presentazione dell’istanza e a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

 

4.1 Requisiti di Ordine Generale

Il richiedente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e sotto definite, di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura.

  • NON deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art.80, comma 4);
  • NON deve aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
  • NON deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • NON deve essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art.80 comma 5, lett. c).
  • NON abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (Art 80 comma 5, lett.c-bis)
  • NON abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; (art.80 comma 5, lett.c-ter).
  • la partecipazione non DEVE determinare una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 non diversamente risolvibile (art.80 comma 5 lett.d);
  • NON deve determinare, nel partecipare, una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art.80 comma 5,lett.e).
  • NON deve essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(art.80 comma 5, lett f).
  • NON deve presentare nella procedura di accreditamento documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5 lett f-bis).
  • NON deve essere iscritto al casellario dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico (art.80, comma 5 lett. f-ter).
  • NON deve essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;(art.80, comma 5 lett. g)
  • NON deve aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art.80, comma 5 lett.h):
  • DICHIARA di essere in regola con le norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
  • l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; (art.80, comma 5 lett.l)
  • NON deve trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di accreditamento, in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art.80,comma 5 lett.m)
  • Nei confronti dei seguenti soggetti:
    1. titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
    2. socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
    3. soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    4. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, didirezione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
    5. cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di accreditamento;

    in caso di provvedimenti o condanne, il Proponente DEVE dimostrare che vi sia stata completa ed

    effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata da parte dei medesimi.

  • eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

    1. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    2. g)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
    3. h)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

      NON è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del

      codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

      1. a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitticommessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291- quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
      2. b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
      3. c)  b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
      4. d)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delleComunità europee;
      5. e)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

    NON deve trovarsi in una situazione di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art.80, comma 2).

 

4.2 Disposizioni relative ai consorzi

I consorzi possono eseguire le prestazioni oggetto di accreditamento con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di domanda di accreditamento, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Comune.

I consorzi sono tenuti ad indicare nella domanda di accreditamento per quali consorziati concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura di accreditamento. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio.

Inoltre, i Consorzi devono inserire tra la documentazione lo statuto del Consorzio e la procedura di accreditamento con le relative dichiarazioni che dovrà essere completata da tutti i consorziati indicati come esecutori delle prestazioni.

Dovranno essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello di inquadramento e CCNL di riferimento.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.

 

4.3 Requisiti di idoneità tecnica e professionale

E’ richiesto altresì:

  1. a)  il possesso, nei tre anni antecedenti la presentazione dell’istanza, di almeno un anno di esperienza,anche non continuativa, nella gestione di servizi analoghi alle prestazioni per cui l’operatoreeconomico intende accreditarsi;
  2. b)  il possesso delle figure professionali necessarie per l’erogazione delle prestazioni per le quali siintende accreditarsi e/o pronta disponibilità al momento dell’attivazione delle prestazioni integrative per le quali si intende accreditarsi, dei profili professionali necessari.

I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative definite come“Supporti” e per il “Trasferimento/Trasporto Assistito” (sia il “Trasporto individuale con assistenza” che il “Trasporto Individuale con assistenza carrozzato”).

In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l’esperienza potrà essere dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.

 

4.4 Requisiti di qualità

Il sistema di accreditamento mediante iscrizione al Catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025 garantisce al beneficiario la possibilità di scelta dell’operatore economico fra quelli iscritti al catalogo e che hanno stipulato la relativa Convenzione di Accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici, ad esclusione dei professionisti e delle ditte fornitrici dei “Supporti” e , devono presentare, entro tre mesi dall’iscrizione al catalogo, la Carta dei servizi.

La mancata presentazione della Carta dei Servizi nei tempi precedentemente detti comporta la decadenza dal Catalogo dei fornitori accreditati.

La Carta dei Servizi deve contenere quanto appresso indicato:

  1. a)  informazioni chiare e complete circa l’offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le prestazioniaccessorie offerte;
  2. b)  la metodologia operativa e le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità al BandoPubblico INPS per il Progetto Home Care Premium 2022 – 2025, al presente Avviso e all’Elencodelle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di Home Care Premium 2022 – 2025;
  3. c)  le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, specificandone livello diinquadramento e CCNL di riferimento;
  4. d)  prezzo praticato sui servizi e prestazioni;
  5. e)  indicazioni sull’accesso al servizio;
  6. f)  tempi di risposta per l’erogazione del servizio nonché per il risolvimento di possibili disguidi nonprevedibili (sostituzione operatore o sostituzione supporto);
  7. g)  standard di qualità e indicatori di qualità;
  8. h)  strumenti di verifica della qualità;
  9. i)  modalità di gestione dei reclami;
  10. j)  impegni verso i cittadini e codice etico.

L’offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso con possibile decadenza dal catalogo dei fornitori Home Care Premium 2022 – 2025.

 

4.4 Requisiti di idoneità rispetto all’oggetto del servizi

  1. per le imprese: iscrizione alla C.C.LA.A. competente per territorio, con oggetto sociale corrispondente a quello oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  2. b)  per le Cooperative sociali o loro Consorzi: iscrizione all’Catalogo Regionale delle cooperative sociali con oggetto corrispondente a quello del servizio per cui si intende accreditare;
  3. c)  per le Associazioni di promozione sociale: Iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000 e/o atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del servizio per cui si intende accreditate;
  4. d)  per le altre associazioni o enti privi di scopi di lucro: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali con oggetto corrispondente al servizio per cui si intende accreditare;
  5. e)  per i liberi professionisti: iscrizione all’Ordine o Collegio professionale e alle rispettive Casse di previdenza, o iscrizione alla gestione separata Inps sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente per il servizio per cui si intende accreditare.
  6. f)  Tutti i richiedenti devono essere in possesso di Polizza assicurativa per Responsabilità civile verso terzi per infortuni e danni, di polizza RCO, Responsabilità Civile verso i lavoratori e polizza RCA, o impegnarsi alla stipula delle stesse in caso di erogazione delle prestazioni, con adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere.
  7. g)  gli operatori che entrano in contatto con gli utenti non abbiano riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI e XII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

 

4.5 Mancato possesso dei requisiti

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di accreditamento.

Art. 5. Prestazioni oggetto dell’Accreditamento

CATEGORIA PRESTAZIONE MISURA IMPORTO UNITARIO
Servizi professionali domiciliari OSS Ore € 24,00
Servizi professionali domiciliari Educatore professionale Ore € 26,00
Altri servizi professionali domiciliari Psicologo Ore € 31,00
Altri servizi professionali domiciliari Fisioterapista Ore € 35,00
Altri servizi professionali domiciliari Logopedista Ore € 35,00
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri socioeducativi riabilitativi diurni Unità € 35,00
Servizi e strutture a carattere extra domiciliare Centri diurni per gli anziani Unità € 35,00
Sollievo Sollievo Domiciliare Ore € 20,50
Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza Unità € 50,00
Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto Individuale con assistenza carrozzato Unità € 50,00
Percorsi di integrazione scolastica Percorso di integrazione scolastica Ore € 51,50
Servizi per minori affetti da autismo Servizi per minori affetti da autismo Ore € 25,00
Servizio di attività sportive Servizi sportivi Ore € 10,00
Supporti Supporti Unità *
Servizi concordati

Servizi non elencati nella tabella e autorizzati dall’INPS volta per volta

Unità € 35,00
Percorsi di integrazione scolastica

Servizi di assistenza scolastica specialistica

Ore € 26,00

* il valore economico del supporto sarà indicato nel voucher in relazione al Progetto assistenziale individualizzato elaborato dagli assistenti sociali case manager dell’Home Care Premium 2022 – 2025.

Le tariffe di cui al presente articolo sono onnicomprensive di ogni imposta e onere diretto e indiretto. (es. materiali, supporti amministrativi, spese di viaggio, etc.).

Si precisa che gli Operatori economici sono obbligati ad applicare per ogni lavoratore il CCNL delle Cooperative Sociali, e l’inquadramento stabilito da quest’ultimo per ciascuno di essi, in tal senso ha responsabilità diretta sull’osservanza degli obblighi contrattuali, retributivi, assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale dipendente, esonerando l’Ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. Qualora l’Operatore economico volesse assumere con altra tipologia contrattuale, il costo orario riconosciuto non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto dal CCNL per la categoria di appartenenza del/i lavoratore/i individuati.

L’operatore economico iscrivendosi al catalogo istituito con il presente documento si impegna a svolgere le prestazioni per cui si è accreditato in tutti i Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Quartu – Parteolla.

Art. 6. Modalità di presentazione dell’istanza e di sottoscrizione dei documenti

L’istanza iscrizione al Catalogo dei fornitori accreditati per le prestazioni integrative di cui al Progetto Home Care Premium 2022 – 2025, unitamente a tutti i documenti previsti dal presente Avviso, dovrà essere presentata attraverso una piattaforma in cloud messa a disposizione dei richiedenti l’iscrizione, attraverso il seguente link appositamente cliccabile nel sito istituzionale del Comune di Dolianova e dei Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Quartu-Parteolla: https://www.hcpquartu-parteolla.it/

Per essere iscritti al Catalogo dei fornitori accreditati occorrerà presentare:

  1.  Istanza di partecipazione, attraverso il FORM presente nella Piattaforma dedicata con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
  2. b)  dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui devono essere dichiarati tutti i requisiti previsti all’art. 4 del presente Avviso, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
  3. c)  dichiarazione sostitutiva rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in cui deve essere dichiarato che per la fornitura delle prestazioni/servizi/interventi il fornitore si avvarrà di personale a tale scopo qualificato;
  4. d)  Carta dei servizi o in alternativa Dichiarazione d’impegno a presentare entro tre mesi la Carta dei Servizi, qualora non venga presentata in sede di partecipazione alla presente procedura, pena il decadimento dal Catalogo dei fornitori accreditati;
  5. e)  dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
  6. f)  dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia.

Gli Operatori economici già presenti nel Catalogo fornitori fino al mese di Giugno 2022, devono manifestare la disponibilità a proseguire con la collaborazione, attraverso la piattaforma dedicata, entro tre mesi dalla comunicazione PEC trasmessa dall’Ufficio.

Art. 7 Cause di esclusione

È escluso l’operatore economico che non dichiari i requisiti stabiliti all’art. 4 del presente documento.

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.

Non è consentito all’operatore economico singolo di partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in Raggruppamento o Consorzio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale.

Sono esclusi i concorrenti la cui istanza di partecipazione e la documentazione allegata non risulti debitamente sottoscritta dal/dai legale rappresentante.

È escluso l’operatore economico che si rifiuti di svolgere qualunque prestazione per cui si è accreditato, in uno dei Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Quartu – Parteolla.

Art. 8 Procedura di formazione del catalogo dei fornitori

Le istanze di partecipazione verranno esaminate dal Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Dolianova coadiuvato dal personale dell’Ufficio di Piano dell’Ambito PLUS Quartu – Parteolla che verificherà il possesso dei requisiti richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

A conclusione dei lavori verrà pubblicato il Catalogo provvisorio dei soggetti che possiedono i requisiti necessari ai fini dell’accreditamento.

Il Catalogo diverrà definitivo solo a seguito dell’esito positivo degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti previsti dal presente documento. All’esito della procedura, il Comune di Dolianova comunicherà ai soggetti ammessi l’effettiva iscrizione al Catalogo e la richiesta di sottoscrizione della Convenzione di accreditamento, mentre agli esclusi i motivi dell’esclusione.

Ogni altra notizia in merito all’esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Dolianova.

Art. 9 Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice degli appalti pubblici.

L’integrazione documentale è pertanto ammessa laddove consenta di attestate l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:
a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso

istruttorio e determina l’esclusione;
b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, sono sanabili.

Ai fini della sanatoria all’operatore economico verrà assegnato un congruo termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove l’operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Comune di Dolianova può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, si procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

È inoltre facoltà del Comune di Dolianova invitare, se necessario, i richiedenti l’iscrizione al Catalogo a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 11. Effetti dell’accreditamento

I fornitori accreditati iscritti al Catalogo dovranno stipulare una Convenzione di accreditamento con il Comune di Dolianova.

La sottoscrizione della Convenzione non comporta quale conseguenza automatica l’erogazione degli interventi e dei servizi di cui trattasi.

A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il beneficiario del Progetto Home Care Premium 2022 – 2025 individui l’operatore accreditato come proprio fornitore. Una volta che il beneficiario effettua la scelta del fornitore per l’erogazione del servizio/prestazione/ fornitura supporti, il Comune di Dolianova provvederà a darne formale istanza al fornitore accreditato e a specificare i dettagli del servizio che verranno contenuti nell’apposito buono servizio.

Art 12. Modalità di rendicontazione della prestazione resa

Le modalità e i tempi di rendicontazione della prestazione avverranno secondo quanto meglio definito nella Convenzione che verrà stipulata successivamente l’accreditamento al Catalogo.

Art 13. Divieti

In considerazione della particolare natura dell’accreditamento, sono espressamente vietati l’avvalimento e tutte le eventuali forme assimilabili al subappalto.

Art. 14. Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Avviso pubblico è competente il Foro di Cagliari.

Art. 15. Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunicare al Comune di Dolianova gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. L’operatore economico dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge.

Art. 16. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, esclusivamente nell’ambito del presente Avviso pubblico.

Art. 17. Pubblicità

Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Dolianova e dei Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Quartu – Parteolla.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del presente Avviso consultando il sito istituzionale www.comune.dolianova.ca.it mentre le informazioni e le richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate via mail al seguente indirizzo: hcpplusquartu2019@libero.it